Riconoscimento natura subordinata del rapporto di lavoro di un rider

Tribunale di Torino, sent. 15 novembre 2022, n. 1560, est. Paliaga, E.F. (avv.te Silvia Ingegneri ed Elena Poli) c. F. s.r.l.

Con sentenza n. 1560/2022, il Tribunale di Torino ha accertato e dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra un rider addetto alla consegna di prodotti a domicilio, assunto in forza di plurimi contratti di collaborazione autonoma, e la convenuta società, titolare di una piattaforma digitale di food delivery che gestisce tramite un complesso algoritmo informatico, con applicazione del CCNL Terziario, distribuzione e servizi.

La Giudice, analizzando le caratteristiche e le modalità della prestazione lavorativa resa dal lavoratore, ha infatti rinvenuto «la messa a disposizione da parte del ricorrente delle proprie energie lavorative in favore dell’organizzazione imprenditoriale della convenuta e l’esercizio da parte di quest’ultima dei tre poteri caratterizzanti la subordinazione».

In particolare, la Giudice ha osservato che l’assegnazione da parte della piattaforma ai ciclo-fattorini di un punteggio individuale sulla base della loro produttività ed efficienza, risolvendosi in «un articolato meccanismo di attribuzione di premi e punizioni conseguenti al come e al quanto il rider lavora», può considerarsi espressione del potere disciplinare.

Il Tribunale di Torino ha altresì riconosciuto, quale tempo di lavoro retribuito, l’intero periodo di disponibilità offerto dal rider, comprensivo anche degli eventuali tempi di attesa, dal momento in cui ha effettuato l’accesso sulla piattaforma digitale al momento in cui ha realizzato l’ultima consegna, condannando quindi la convenuta al pagamento delle differenze retributive ancora dovute (sulla base del detto CCNL) per le giornate di lavoro effettuate nel periodo oggetto di causa.