Riconoscimento della natura subordinata di rapporto formalmente autonomo

Tribunale di Torino, sent. 30 novembre 2022, n. 1311, est. Cirvilleri, K.P. (avv.te Silvia Ingegneri e Elena Poli) c. I.F. s.r.l.

Con sentenza n. 1311/2022, il Tribunale di Torino ha accertato e dichiarato la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra una fisioterapista – formalmente inquadrata quale lavoratrice autonoma a P.IVA – e la convenuta, con conseguente condanna al versamento delle differenze retributive maturate in costanza di rapporto.

Il Giudice, prendendo le mosse dall’orientamento per cui «ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione», ha ritenuto sussistenti nel caso di specie tali indici sussidiari, tra i quali significativa rilevanza, in particolare, è stata attribuita all’assenza di qualsivoglia struttura imprenditoriale in capo alla lavoratrice, alla continuità della prestazione e della retribuzione, peraltro erogata in misura fissa, ed alla osservanza di un orario prestabilito: tali elementi hanno condotto il Tribunale a ritenere che «l’organico inserimento nella struttura aziendale non era limitato a quanto necessario per rendere una prestazione utile per la convenuta, ma era espressione di un potere organizzativo e direttivo».