Condotte discriminatorie nei confronti di un lavoratore disabile e risarcimento del danno

Tribunale di Torino, sent. 31 gennaio 2023, n. 210, est. Mancinelli, M.N. (avv.te Silvia Ingegneri ed Elena Poli) c. F.I. S.p.A.

Con la sentenza n. 210/2023, il Tribunale di Torino ha accertato e dichiarato la sussistenza di condotte discriminatorie poste in essere sul luogo di lavoro nei confronti di un lavoratore disabile.

La Giudice, richiamando la normativa euro-unitaria e internazionale in materia, ha infatti ravvisato una discriminazione indiretta nel ritardo, prolungato e non giustificato, da parte della società convenuta nell’adottare misure elementari, non onerose e di immediata attuazione volte ad agevolare le condizioni di lavoro del ricorrente. Nella sentenza si osserva, tra l’altro, come la convenuta «non abbia adottato quegli accomodamenti ragionevoli che avrebbero consentito al ricorrente di lavorare con i dispositivi di sicurezza più appropriati in relazione alla disabilità».

In particolare, si trattava di un lavoratore con problemi di deambulazione operativo in produzione nei confronti del quale, seppur autorizzati tempi di lavoro meno stringenti che per gli altri addetti, non erano state adottate misure di agevolazione quali consentirgli di utilizzare l’ascensore per accedere agli spogliatoi, alla mensa ed ai servizi più prossimi alla sua postazione e al quale non erano stati forniti dispositivi di protezione idonei alla sua patologia.

L’unica specifica misura di accomodamento per il lavoratore disabile, quella di consentirgli di collocare una sedia accanto alla sua postazione per utilizzarla nei momenti di pausa, a seguito di un episodio di contestazione del suo uso, ha poi addirittura concretato, seppur in un unico caso, una fattispecie di discriminazione diretta in quanto «il ragionevole accomodamento adottato per consentire la produttività del lavoratore in condizioni di parità (ossia la possibilità di sedere per intervallare il lavoro con pause di riposo) sia stato evidenziato esso stesso come motivo di riprovazione connessa alla disabilità».

II Tribunale di Torino, pertanto, ha condannato la società convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione per la cui liquidazione, anche in considerazione della gravità delle condotte e della necessità di adottare una sanzione dissuasiva, ha applicato analogicamente la misura prevista dalle c.d. Tabelle del Tribunale di Milano (in tema di invalidità temporanea) per il danno da sofferenza soggettiva interiore.