Nullità del licenziamento nell’ambito di un cambio appalto

Tribunale di Torino, ord. 27 gennaio 2022, est. Romito, A.G. (avv. Silvia Ingegneri ed Alessandro Vergnano) c. D.L. srl.

Con ordinanza del 27 gennaio 2022 resa all’esito della fase sommaria ex art. 1 c. 48, L. 92/2012, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda del ricorrente dichiarando la nullità del licenziamento comminato al lavoratore nel contesto di un cambio appalto in vigenza della disciplina emergenziale di cui al D.L. 104 del 2020.

In particolare, la società subentrante nell’appalto, disapplicando la clausola sociale contenuta nel bando di gara, aveva provveduto ad assumere i lavoratori addetti con contratto a termine di breve durata ed a condizioni deteriori, il tutto sulla scorta di un accordo sindacale sottoscritto tra la società subentrante nell’appalto e le OOSS provinciali di categoria.

Il Giudice della fase sommaria ha rilevato la nullità del licenziamento in quanto comminato in violazione di norma imperativa di legge, stante la previsione di un espresso divieto di licenziamento (collettivo e non) ad esclusione dei casi in cui i lavoratori oggetto di licenziamento fossero riassunti dall’appaltatore subentrante “in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.”.

Secondo il Tribunale di Torino, “la riassunzione del ricorrente […] non è avvenuta in forza di obbligo derivante dalla clausola sociale dell’appalto, ma in forza di un’atipica intesa raggiunta in sede sindacale da soggetto subentrante nell’appalto, che ha ritenuto non applicabile detta clausola; si è quindi al di fuori delle ipotesi di eccezione, dovendosi necessariamente ricadere nell’ambito generale del divieto di ricorrere a procedure ex artt. 4 e 24 l. 223/1991”.

In ragione delle rilevata nullità del licenziamento per contrasto con norma imperativa di legge, il Giudice ha condannato la società convenuta alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, con pagamento della retribuzione dal momento del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione.