Lavoro “nero” e successiva stipula di contratto a termine

Tribunale di Torino, sent. 16 settembre 2021, n. 1316, est. Audisio, J. A. M. (avv.te Silvia Ingegneri - Stefania Chaussignand) c. M. S. di S. M.

Con sentenza n. 1316/2021, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore e il datore di lavoro, nonostante la stipulazione, in data successiva a quella dell’effettivo inizio del rapporto, di un contratto a termine. Ciò in quanto, essendo provata la continuità lavorativa del lavoratore da tempo antecedente alla formale assunzione a tempo determinato, «il termine finale non può che essere apposto prima dell’inizio e non anche in corso di rapporto, dovendosi, dunque, ritenere che fra le parti sia intercorso un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

Il Giudice ha inoltre statuito che, «atteso che il contratto di lavoro a tempo determinato […] è stato trasformato a tempo indeterminato, sussiste il diritto del lavoratore al risarcimento del danno» ai sensi dell’art. 28, d.lgs. n. 81/2015.