Lavoratori somministrati discriminati per il premio di risultato

Tribunale di Torino, sent. 9 marzo 2022 n. 386, est. Tritta, C. L. (avv. Chiara Scaranari) c. A. I. S.p.A. + G. G. S.p.A.

Con sentenza n. 386/2022, il Tribunale di Torino ha stabilito che la clausola di un contratto collettivo di secondo livello che esclude i lavoratori somministrati dal godimento del premio di risultato è nulla in quanto discriminatoria.

Il Giudice, dopo aver ribadito che nel concetto di condizioni economiche e normative ex art. 35 d.lgs. n. 81/2015 vi debbano rientrare tutti gli istituti retributivi contrattualmente previsti, ha poi affermato che «all’autonomia collettiva il legislatore ha attribuito esclusivamente la facoltà di stabilire il “quomodo” ma non l’“an” del diritto “de quo”: la contrattazione collettiva viene chiamata a svolgere una funzione di “specificazione”, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, del principio di parità affermato in via generale dal primo comma dell’art. 35».

Dunque, siccome «una disposizione del contratto collettivo aziendale che escludesse tout cour i lavoratori somministrati dal diritto a percepire il premio di produttività, invece riconosciuto ai dipendenti della società utilizzatrice, dovrebbe ritenersi nulla per violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori somministrati e lavoratori dipendenti della società utilizzatrice», il Giudice ha condannato le due agenzie interinali al pagamento del premio in favore di una lavoratrice somministrata.