Diritto della lavoratrice dipendente pubblica alla c.d. monetarizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti alla cessazione del rapporto

Tribunale di Ivrea, sent. 4 luglio 2023, n. 270, est. D'Amelio, C.S. (avv.te Silvia Ingegneri e Chiara Scaranari) c. A.S.L. TO4

Con sentenza n. 270/2023, il Tribunale di Ivrea ha accertato e dichiarato il diritto della lavoratrice dipendente dell’Azienda Ospedaliera di percepire l’indennità sostituiva delle ferie maturate e non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro per causa oggettivamente a lei non imputabile, quale certamente lo stato di malattia della lavoratrice.

A proposito, in ossequio alle interpretazioni giurisprudenziali della normativa italiana ed europea in materia di monetarizzazione delle ferie, il Tribunale ha asserito che <<non può fondatamente sostenersi che dalla mancata fruizione delle ferie nei termini previsti discenda per il lavoratore la perdita del relativo diritto; tale interpretazione, infatti, contrasterebbe sia con la ratio della normativa – che è a tutela del lavoratore – sia con la previsione di una sanzione a carico del datore di lavoro che non consenta al lavoratore la fruizione delle ferie nel corso dell’anno>>. Di conseguenza, <<al fine dell’operare del divieto di monetizzazione delle ferie, non è sufficiente che il lavoratore sappia di avere giorni di ferie arretrati da godere prima dell’estinzione del rapporto di lavoro e che non abbia provveduto a richiederle al datore di lavoro, ma occorre un quid pluris, la cui prova è a carico del debitore, ossia che il datore di lavoro avesse programmato la fruizione delle ferie in modo da renderne compatibile il godimento con l’assetto organizzativo dell’azienda>>.

In via generale, è oggi pacifico che il lavoratore conservi <<il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie qualora le stesse, sebbene correttamente programmate con il datore di lavoro, non sono state fruite per una causa a sé non imputabile quale è, ad esempio, l’insorto stato morboso>>.

Nel caso di specie, l’impossibilità della lavoratrice di esaurire il monte ferie e i recuperi dello straordinario non era in alcun modo imputabile ad un suo rifiuto ingiustificato di godere dei giorni di ferie già maturati, bensì allo stato morboso e ai conseguenti  giorni di assenza dovuti ai ricoveri. Peraltro, la situazione di vantaggio della lavoratrice viene addirittura rafforzata dal riconoscimento dell’ulteriore circostanza che il datore di lavoro abbia comprensibilmente preferito <<far previamente esaurire le ore di recupero straordinario, considerato anche il massiccio quantitativo di lavoro straordinario che il periodo pandemico aveva reso necessario>>.

Pertanto, il Tribunale di Ivrea ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla c.d. monetarizzazione delle ferie e, di conseguenza, ha condanato l’Azieda Ospedaliera a pagare alla lavoratrice una somma di denaro a titolo di indennità sostitutiva delle ferie per i giorni maturati e non goduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.